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di Giuseppe Tepedino

Collegi Consultivi Tecnici. Conflitti di interesse dei compoenti








ANAC, delibera n. 258/2026: conflitto di interessi e limiti agli incarichi nei Collegi Consultivi Tecnici

Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026, pubblicata lo scorso 15 luglio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con un atto a carattere generale sul conferimento degli incarichi di componente dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT), fornendo indicazioni puntuali sulla gestione del conflitto di interessi e sul rispetto dei limiti quantitativi agli incarichi.

Il provvedimento si inserisce nel solco del PNA 2025 e muove da un presupposto chiaro: i CCT — obbligatori per i contratti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, inclusi quelli realizzati in concessione o partenariato pubblico-privato — svolgono compiti che possono influenzare in modo determinante l'esecuzione dell'appalto. Non a caso, l'art. 215 del d.lgs. 36/2023 affida loro funzioni di prevenzione delle controversie e rapida risoluzione delle dispute tecniche, e le loro determinazioni, se non espressamente escluse dalle parti, assumono valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. L'inosservanza di tali determinazioni, inoltre, espone i funzionari pubblici al rischio di danno erariale.

L'ANAC richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti su un punto operativo cruciale: prima del conferimento dell'incarico, i componenti del CCT devono rendere le dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse, che vanno poi sottoposte a «opportune verifiche» da parte della stazione appaltante, volte ad accertare l'assenza di precedenti attività funzionali espletate con riferimento all'appalto per il quale il collegio è istituito.

Un profilo di particolare interesse pratico riguarda l'ulteriore condizione prevista dall'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2: ogni componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e non più di dieci ogni due anni. L'Autorità raccomanda che le dichiarazioni rese dai componenti contengano anche un espresso richiamo al rispetto di tale limite, così da consentire un controllo effettivo e non meramente formale.

La delibera si chiude con un'indicazione operativa rivolta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti: è auspicabile che nei provvedimenti di conferimento dell'incarico siano inserite clausole che diano atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di ogni altra ipotesi di incompatibilità prevista dall'Allegato V.2, nonché del rispetto dei limiti quantitativi agli incarichi. Tali misure dovrebbero inoltre trovare spazio nei PTPCT o nella sezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO, in coerenza con le raccomandazioni già formulate nel PNA 2025.

Il provvedimento, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, rafforza il presidio di trasparenza e indipendenza di uno strumento — il Collegio Consultivo Tecnico — sempre più centrale nella gestione delle controversie sugli appalti pubblici, e impone alle stazioni appaltanti un salto di qualità nella verifica sostanziale dei requisiti di imparzialità dei componenti.

 

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