ON
ON

di Giuseppe Tepedino

Assistenza e Consulenza alle Imprese

Cosa sapere per tutelare la propria impresa








Le attività necessarie a tutela dell'impresa da parte dell'amministratore

L'amministratore di società riveste una posizione di garanzia che comporta l'assunzione di una serie di doveri e obblighi finalizzati alla tutela dell'impresa e del patrimonio sociale. Tali obblighi, previsti dalla legge e dallo statuto, devono essere adempiuti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'amministratore, come stabilito dall'art. 2392 c.c..

Istituzione di assetti organizzativi adeguati

L'art. 2086 c.c. impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. L'art. 2380-bis c.c. precisa che l'istituzione di tali assetti spetta esclusivamente agli amministratori. Si tratta di un obbligo fondamentale che costituisce il presupposto per l'esercizio di una gestione consapevole e informata dell'impresa.

Conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, come previsto dall'art. 2394 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2476 c.c. per le società a responsabilità limitata. Tale obbligo si traduce in un dovere di vigilanza attiva sul patrimonio, che impone all'amministratore non solo di astenersi dal compiere condotte distrattive, ma anche di impedire che il patrimonio venga dissipato da soggetti terzi.

L'accettazione dell'incarico di amministratore comporta l'assunzione di un generale dovere di vigilanza sull'andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose. La circostanza che l'amministratore sia rimasto estraneo alla gestione effettiva della società o si sia limitato ad eseguire decisioni prese da altri non esclude la sua responsabilità per colposa omissione dei doveri di controllo e intervento.

Gestione diligente e informata

L'amministratore deve gestire l'impresa con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, come stabilito dall'art. 2392 c.c.. Tale dovere si concretizza nell'obbligo di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, come previsto dall'art. 2380-bis c.c., adottando le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per scelte di quel tipo e valutando i margini di rischio connessi alle operazioni da intraprendere.

L'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza professionale del mandatario. La responsabilità dell'amministratore sussiste quando il danno non attenga alla scelta imprenditoriale in sé, ma all'evidente negligenza, superficialità o imprudenza nell'attuazione dell'operazione.

Obbligo di trasparenza e gestione dei conflitti di interesse

L'art. 2391 c.c. impone all'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Dovere di rendicontazione e dimostrazione della destinazione dei beni sociali

Come affermato dalla giurisprudenza consolidata, l'amministratore che ha avuto a disposizione determinati beni ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio sociale. Ove l'amministratore non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

Qualora la condotta contestata abbia ad oggetto distrazione di cassa dal patrimonio sociale, grava sull'amministratore l'onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti ovvero di provare la destinazione a fini sociali delle somme prelevate.

Gestione della crisi e attivazione tempestiva degli strumenti di superamento

L'art. 2086 c.c. impone all'imprenditore di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Tale obbligo si inserisce nel più ampio dovere di rilevazione tempestiva della crisi attraverso gli assetti organizzativi adeguati.

Obblighi in caso di scioglimento della società

Quando si verifica una causa di scioglimento, l'art. 2485 c.c. impone agli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento e di procedere agli adempimenti previsti. L'art. 2486 c.c. stabilisce che, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Il danno risarcibile può derivare esclusivamente dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., ossia eccedenti la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. La mera prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento non può fondare una responsabilità degli amministratori, in quanto tale prosecuzione è consentita dall'art. 2486, comma 1, c.c., ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Responsabilità solidale e dovere di dissenso

L'art. 2476 c.c. e l'art. 2392 c.c. stabiliscono che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

L'amministratore di fatto, individuato ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. quale soggetto che esercita in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla qualifica o alla funzione dell'amministratore di diritto, riveste una posizione di garanzia che lo obbliga a impedire eventi pregiudizievoli per l'integrità dell'attivo fallimentare, assumendo l'intera gamma dei doveri di vigilanza e di tutela del patrimonio sociale a favore dei creditori.

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Gli amministratori hanno l'obbligo di tenere e conservare le scritture contabili e i documenti sociali, come previsto dall'art. 2277 c.c. che impone agli amministratori di consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali.

Responsabilità verso i creditori sociali

L'art. 2394 c.c. e l'art. 2476 c.c. prevedono che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

In conclusione, l'amministratore deve svolgere un'attività di gestione attiva e consapevole, caratterizzata da vigilanza costante, diligenza professionale, trasparenza e tempestività nell'adozione delle misure necessarie a preservare l'integrità del patrimonio sociale e a tutelare gli interessi della società, dei soci e dei creditori. L'assunzione della carica comporta l'impossibilità di invocare un ruolo meramente formale o passivo, dovendo l'amministratore rispondere anche per omesso controllo e vigilanza qualora non provi di essere stato concretamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

menu